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11 Dicembre ore 15.30: commercianti e ristoratori alle prese con la nuova etichettatura

Le feste dei commercianti iniziano coi nuovi obblighi di etichettatura. La scadenza del 13 dicembre, infatti, non è solo per i prodotti alimentari confezionati ma anche per tutti i commercianti e i ristoratori che dovranno, da quella data, indicare la presenza di allergeni nei prodotti venduti o somministrati. L’obbligo non risparmia nessuno, vale per “tutti gli operatori del settore alimentare” e si applica a “tutti gli alimenti destinati al consumatore finale”.

«Il grande allarmismo diffuso nell’ultimo mese –dice Francesco Bigliardi, Responsabile della Delegazione Confcommercio di Montecchio e Castelnovo di Sotto- è legato al ritardo col quale il legislatore italiano sta affrontando il problema. Proprio per questo abbiamo organizzato un incontro informativo, aperto a tutti gli operatori del settore, giovedì 11 dicembre alle 15.30 presso la sala della Rocca di Montecchio Emilia

«Il regolamento quadro europeo -spiega Aurelio Trevisi, esperto di Sicurezza e igiene degli Alimenti ed etichettatura- è pubblicato dal novembre del 2011, cioè da più di due anni, e già indicava la data del 13 dicembre 2014 come data ultima per l’emanazione delle norme demandate agli Stati membri dell’UE. Tra queste vi sono le norme riguardanti la vendita dei prodotti non confezionati e quelli somministrati dalle attività di ristorazione. Quindi anche ristoranti, bar, gelaterie, pasticcerie, mense, ospedali, bancarelle di fiere, persino compagnie di trasporto se la tratta inizia in un paese Ue».

«In linea di massima –aggiunge Francesco Bigliardi- sappiamo che la normativa nazionale obbligherà ad avvertire la clientela in forma scritta ma sarebbe giusto integrare o permettere anche la comunicazione verbale, come già previsto in altri Stati europei.»

«La più importante motivazione che sostiene l’applicazione della comunicazione verbale –precisa sul punto Aurelio Trevisi- riguarda la tutela e la sicurezza del consumatore. Se, infatti, il regolamento 1169/2011 non prevede di dover dichiarare la presenza accidentale di allergeni non voluti negli alimenti, di fatto, questi potrebbero essere presenti per trasferimento da ingrediente o per cross contaminazione tra prodotti diversi lavorati nello stesso ambiente. Questa situazione, come le persone affette da allergie sanno benissimo, comporta, di fatto, i medesimi rischi della presenza di eventuali allergeni non dichiarati. Risulta evidente che non è quindi sufficiente un semplice cartello o comunicazione scritta equipollente, che informi i clienti in merito agli ingredienti, ma è invece necessario che sia il cliente stesso a chiedere e, contestualmente, a informare l’operatore di proprie eventuali intolleranze o allergie: questa comunicazione consente all’operatore di intraprendere tutte quelle operazioni necessarie alla preparazione di alimenti senza pericolo di contaminazioni non volute.»