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Ecco come sarà il nuovo D.lgs 109/92 dopo l’entrata in vigore del regolamento 1169/2011. Un’anticipazione della norma commentata da Aurelio Trevisi

da  “Il Fatto Alimentare” del 7 dicembre 2014

http://www.ilfattoalimentare.it/decreto-legislativo-109-92-1169-2011.html

Riceviamo e pubblichiamo da Aurelio Trevisi questo report  elaborato in base alla discussione in corso sul riordino nella normativa comunitaria in materia di etichettatura (Regolamento (UE) n. 1169/2011) perdono di efficacia alcune disposizioni nazionali contenute nel Decreto legislativo n. 109 del 27 gennaio 1992 che per la nostra nazione è la norma quadro di riferimento. Per operare questo aggiornamento normativo è in discussione un apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ancora sotto forma di bozza ma che già delinea bene quale sarà il futuro della normativa nazionale, in particolar modo la parte che il regolamento europeo demanda alle normative degli stati membri.

Dopo la visione delle bozze del decreto per l’aggiornamento del d.lgs109/92 siamo in grado di proporre quello che potrà essere il testo quasi definitivo del decreto legislativo che da più di vent’anni e attraverso diversi aggiornamenti regola il campo dell’etichettatura degli alimenti. Attraverso la lettura della bozza di decreto e alle circolari del MISE emesse qualche mese fa siamo infatti in gradi di determinare quali articoli saranno abrogati, quali modificati e quali saranno invece completamente nuovi. Le note e gli appunti delineano quello che potrà essere il testo definitivo.

Le modifiche consistenti sono quelle relative al Capo I “Disposizioni generali” del D.lgs 109/92 dove è stato aggiornato il titolo e l’art.1 “Campo di applicazione”. Sono stati mantenuti, aggiornandoli, gli articoli che disciplinano materie non espressamente armonizzate dal Regolamento o direttamente demandate ai legislatori nazionali come: “Distributori automatici diversi dagli impianti di spillatura” e “Prodotti non destinati al consumatore”, “Vendita dei prodotti sfusi”. Sono stati mantenuti, aggiornandoli, alcuni singoli commi di articoli la cui disciplina viene sostanzialmente abrogata perché assorbita e/o superata dal Regolamento. Si tratta di commi che forniscono alcune specifiche. Sono stati inseriti anche articoli nuovi che disciplinano materie espressamente demandate agli Stati membri “Indicazioni obbligatorie negli alimenti non preconfezionati serviti dalle collettività” e “Requisiti linguistici”. Infine per quanto riguarda il Capo II del D.lgs 109/92 “Disposizioni concernenti prodotti particolari”, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri non ha delega per intervenire.

Di seguito il testo del D.lgs 109/92 come potrà essere aggiornato in seguito alla pubblicazione del decreto di aggiornamento. Il testo in nero è quello originale, in testo in  blu è quello nuovo, mentre in rosso ci sono alcune annotazioni riguardanti gli articoli abrogati.


 

Decreto Legislativo n. 109 del 27 gennaio 1992 “Disposizioni nazionali in materia di etichettatura degli alimenti ai sensi del Capo VI del regolamento (UE) n. 1169/2011”.

Art. 1 – Campo di applicazione

L’etichettatura dei prodotti alimentari, destinati alla vendita al consumatore finale e alle collettività nell’ambito del mercato nazionale, nonché la loro presentazione e la relativa pubblicità, salvo quanto previsto dall’articolo 17, ai sensi del Capo VI del regolamento (UE) n. 1169/2011, sono disciplinate dal presente decreto

  1. Si intende per:
  2. a) abrogato
  3. b) abrogato
  4. c) abrogato
  5. d) prodotto alimentare preincartato l’unità di vendita costituita da un prodotto alimentare e dall’involucro nel quale é stato posto o avvolto negli esercizi di vendita;
  6. e) abrogato
  7. Non sono considerati preconfezionati i prodotti alimentari non avvolti da alcun involucro nonché quelli di grossa pezzatura anche se posti in involucro protettivo, generalmente venduti previo frazionamento; le fascette e le legature, anche se piombate, non sono considerate involucro o imballaggio.

Art. 2 – Abrogato [per effetto dell’applicazione dell’articolo 7 del Reg.UE 1169/11, relativo alle “Pratiche leali d’informazione]

Art. 3 – Abrogato [per effetto dell’applicazione degli articoli 9 e 10 del Regolamento, relativi rispettivamente all’“Elenco delle indicazioni obbligatorie” e alle “Indicazioni obbligatorie complementari per tipi o categorie specifici di alimenti”]

Art. 4 Denominazione dell’alimento [ad eccezione del comma 5 e 5-bis, l’articolo 4 viene superato dall’articolo 17 “Denominazione dell’alimento” e dall’Allegato VI del Regolamento, che stabilisce disposizioni specifiche sulla denominazione dell’alimento e sulle indicazioni che la accompagnano]

  1. Abrogato
  2. Abrogato
  3. Abrogato
  4. Abrogato
  5. La conservazione dei prodotti dolciari alle basse temperature, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di conservazione degli alimenti, non costituisce trattamentoai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n.1169/2011.

5-bis. Un ingrediente richiamato nella denominazione dell’alimento o nell’etichettatura in generale di un prodotto finito può figurare con il solo nome generico, purché nell’elenco ingredienti esso compaia con il suo nome specifico

Art. 5 – Ingredienti

  1. Abrogato
  2. Abrogato
  3. Abrogato
  4. Abrogato
  5. Abrogato
  6. Nel caso di ingredienti utilizzati in forma concentrata o disidratata e ricostituiti al momento della fabbricazione, l’indicazione può avvenire nell’elenco in base al loro peso prima della concentrazione o della disidratazione con la denominazione originaria.
  7. Abrogato
  8. Abrogato
  9. Abrogato
  10. Abrogato

10-bisAbrogato

10-terAbrogato

  1. Abrogato
  2. Abrogato
  3. Abrogato[per effetto dell’applicazione degli articoli 18 “Elenco degli ingredienti”, 19 “Omissione dell’elenco degli ingredienti”, 20 “Omissione dei costituenti di un prodotto alimentare dall’elenco degli ingredienti”, e 21 “Etichettatura di alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze” e dagli Allegati II “Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze” e VII “Indicazione e designazione degli ingredienti” del Regolamento]

Art. 6 – Abrogato [per effetto dell’applicazione dell’Allegato VII, parte D “Designazione degli aromi nell’elenco degli ingredienti” ed Allegato III del Regolamento “Alimenti la cui etichettatura deve comprendere una o più indicazioni complementari” ]

Art. 7 – Esenzioni dall’indicazione degli ingredienti [ad eccezione del comma 3, assorbito e superato dal Regolamento, in particolare dall’articolo 19 del Regolamento e dall’articolo 20 che richiama il Reg.(CE) 1333/2008 relativo agli additivi alimentari, oltre che all’articolo 16, comma 4. Alcuni aspetti sono richiamati anche nell’Allegato VII, parte E del Regolamento]

  1. Abrogato
  2. Abrogato

2-bis. Abrogato

  1. L’indicazione dell’acqua non è richiesta per l’aceto, quando è indicato il contenuto acetico
  2. Abrogato

Art. 8 Abrogato

[L’intero articolo 8 del D.Lgs.109/1992 viene assorbito dall’articolo 22 “Indicazione quantitativa degli ingredienti” e dall’Allegato VIII del Regolamento]

Art. 9 – Abrogato [per effetto dell’applicazione dell’artico1o 23 “Quantità netta” e dell’Allegato IX del Regolamento “Indicazione della quantità netta”]

Art. 10 – Termine minimo di conservazione [assorbito dal Regolamento, in particolare dall’articolo 24 c dall’Allegato X, fatta eccezione per il comma 5]

  1. Abrogato
  2. Abrogato
  3. Abrogato
  4. Abrogato
  5. L’indicazione del termine minimo di conservazione non è richiesta per i prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri e/o edulcoranti, aromi e coloranti quali caramelle e pastigliaggi.

Art. 10 bis – Data di scadenza [ad eccezione del comma 4, assorbito dal dall’articolo 24 e dall’Allegato X del Regolamento]

  1. Abrogato
  2. Abrogato
  3. Abrogato
  4. Fatta salva la disciplina sul “latte fresco pastorizzato” ed il “latte fresco pastorizzato di alta qualità”, il termine minimo di conservazione o la data di scadenza sono determinati dal produttore o dal confezionatore. Resta disapplicata e priva di efficacia ogni diversa disposizione relativa alla durabilità del latte.
  5. Abrogato

Art. 11 – Abrogato [inefficace per effetto dell’applicazione dell’articolo 9 del Regolamento “Elenco delle indicazioni obbligatorie”, che non prevede fra le indicazioni obbligatorie quella della sede dello stabilimento]

Art. 12 – Abrogato [inefficace per effetto dell’applicazione dell’articolo 28 e dell’Allegato XII del Regolamento, recanti entrambi “Titolo alcolometrico”]

Art. 13 – Lotto o partita alla quale appartiene un prodotto alimentare

  1. Un prodotto alimentare può essere commercializzato solo se accompagnato da un’indicazione che consente di identificarne lotto o partita alla quale appartiene.
  2. Per lotto o partita si intende un insieme di unità di vendita di un prodotto alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche.
  3. Il comma 1 non si applica:
  4. a)       ai prodotti agricoli che, all’uscita dall’azienda agricola, sono:
  5. i) venduti o consegnati a centri di deposito, di preparazione o di confezionamento;
  6. ii) avviati verso organizzazioni di produttori; o

iii) raccolti per essere immediatamente integrati in un sistema operativo di preparazione o trasformazione;

  1. b)       quando, sui luoghi di vendita al consumatore finale, i prodotti alimentari non sono preconfezionati, sono confezionati su richiesta dell’acquirente o sono preconfezionati ai fini della loro vendita immediata;
  2. c)       alle confezioni o ai recipienti il cui lato più grande abbia una superficie inferiore a 10 cm 2 ;
  3. d)       alle porzioni individuali di gelato alimentare. L’indicazione che consente di identificare la partita figura sulle confezioni multiple.
  4. La partita è determinata in ciascun caso dal produttore, fabbricante o confezionatore del prodotto alimentare di cui trattasi o dal primo venditore stabilito all’interno dell’Unione.
  5. Le indicazioni di cui al comma 1 sono determinate e apposte sotto la responsabilità di uno dei summenzionati operatori. Esse sono precedute dalla lettera «L», salvo nel caso in cui si distinguono chiaramente dalle altre indicazioni in etichetta.
  6. Quando i prodotti alimentari sono preconfezionati, l’indicazione di cui al comma 1, e all’occorrenza la lettera «L», figurano sulla confezione o su un’etichetta che a esso si accompagna. Esse figurano in tutti i casi in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili.
  7. Quando i prodotti alimentari non sono preconfezionati, le indicazioni di cui al comma 1, e all’occorrenza la lettera «L», figurano sulla confezione o sul recipiente o, in mancanza, sui relativi documenti commerciali. Esse figurano in tutti i casi in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili.
  8. Quando il termine minimo di conservazione o la data limite per il consumo figurano in etichetta, l’indicazione di cui al comma 1, può non accompagnare il prodotto alimentare, purché la data indichi chiaramente e nell’ordine almeno il giorno e il mese.
  9. Sono considerate indicazioni della partita eventuali altre date qualora espresse con la menzione almeno del giorno e del mese nonché la menzione di cui all’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, qualora conforme al disposto del comma 1.
  10. Ai fini dei controlli sull’applicazione delle norme comunitarie, il Ministro dello sviluppo economico può con proprio decreto stabilire le modalità di indicazione della partita per taluni prodotti alimentari o categorie di prodotti alimentari

Art. 14 – Modalità di indicazione delle menzioni obbligatorie dei prodotti preconfezionati [i commi abrogati sono assorbiti dal Regolamento in parte dagli articoli 12 e 13 e dall’Allegato IV, in parte dall’articolo 8, comma 7]

  1. Abrogato
  2. Abrogato
  3. Abrogato
  4. Abrogato
  5. Abrogato
  6. Abrogato
  7. Abrogato

7-bis. Gli imballaggi di qualsiasi specie, destinati al consumatore, contenenti prodotti preconfezionati, possono non riportare le indicazioni prescritte agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n.1169/2011, purché esse figurino sulle confezioni dei prodotti alimentari contenuti; qualora dette indicazioni non siano verificabili, sull’imballaggio devono figurare almeno la denominazione dei singoli prodotti contenuti, l’indicazione delle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n.1169/2011 e il termine minimo di conservazione o la data di scadenza del prodotto avente la durabilità più breve.

Art. 15 – Distributori automatici diversi dagli impianti di spillatura

  1. 1. I prodotti alimentari preconfezionati posti in vendita attraverso i distributori automatici, o semiautomatici, o locali commerciali automatizzati, devono riportare le indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n.1169/2011.
  2. Nel caso di distribuzione di alimenti non preconfezionati, posti in involucri protettivi, o di bevande a preparazione estemporanea o ad erogazione istantanea, devono essere riportate sui distributori e per ciascun prodotto la denominazione di vendita del prodotto finito e l’elenco degli ingredienti, nonché il nome o ragione sociale e l’indirizzo dell’impresa responsabile della gestione dell’impianto.
  3. Nel caso di distribuzione di alimenti, sia preconfezionati che non preconfezionati, contenenti sostanze o prodotti di cui all’Allegato II del regolamento (UE) n.1169/2011, tali sostanze o prodotti devono figurare sul distributore per ciascun prodotto.
  4. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile delle informazioni sugli alimenti è il titolare dell’impresa responsabile della gestione dell’impianto.

Art. 16 – Prodotti alimentari non preconfezionati

  1. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera e), e dell’articolo 44 del regolamento (UE) n.1169/2011, il presente articolo si applica ai prodotti alimentari:
  2. a)       non preconfezionati in quanto offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza confezione;
  3. b)       confezionati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o generalmente venduti previo frazionamento, anche se originariamente preconfezionati;
  4. c)       preconfezionati sui luoghi di vendita ai fini della vendita a libero servizio, definiti “preincartati” ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera d).
  5. Il termine “non preconfezionato” si applica agli alimenti che non ricadono nella definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera e) del regolamento (UE) n.1169/2011, con le ulteriori specificazioni di cui all’articolo 1, comma 3 del presente decreto.
  6. I prodotti di cui al comma 1 devono essere muniti di apposito cartello o altro sistema equivalente, applicato ai recipienti che li contengono oppure applicato nei comparti in cui sono esposti, da tenere bene in vista e a disposizione dell’acquirente, sul quale devono essere riportate le seguenti informazioni:
  7. a)       la denominazione dell’alimento;
  8. b)       l’elenco degli ingredienti. A tale obbligo si applicano le medesime deroghe previste per i prodotti preconfezionati agli articoli 19 e 20 del regolamento (UE) n.1169/2011. Nell’elenco ingredienti devono figurare le indicazioni delle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n.1169/2011, nelle modalità prescritte dall’articolo 21 del regolamento (UE) n.1169/2011;
  9. c)       le condizioni particolari di conservazione per i prodotti alimentari molto deperibili dal punto di vista microbiologico, ove necessario;
  10. d)       la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187;
  11. e)       il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;
  12. f)        la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti ittici congelati glassati;
  13. g)       le prescrizioni di cui al regolamento (UE) n.1379/2013, per i prodotti della pesca e dell’acquacoltura cui esso si applica;
  14. h)       per gli alimenti diversi dai prodotti della pesca e dell’acquacoltura di cui al punto precedente, la designazione «decongelato», nel caso di alimenti che sono stati congelati prima della vendita e sono venduti decongelati, salvo nei casi di deroga previsti dall’Allegato VI, punto 2 del regolamento (UE) n.1169/2011 e salvo ulteriori disposizioni in materia previste dalla normativa dell’Unione Europea;
  15. i)         eventuali altre indicazioni obbligatorie prescritte, per singole categorie di prodotti, dal regolamento (UE) n.1308/2013 e da ulteriore specifica normativa dell’Unione Europea e nazionale.
  16. Per i prodotti di cui al comma 1, lettera c), dovranno essere riportati in etichetta o sul preincarto le seguenti informazioni:
  17. a)       la denominazione dell’alimento;
  18. b)       la quantità netta;
  19. c)       la data in cui il prodotto è stato preincartato nel punto vendita;
  20. d)       per i prodotti che utilizzano tecnologie conservative finalizzate a prolungarne la durata commerciale, quali il sottovuoto o l’atmosfera protettiva, purché realizzati nel punto vendita, anche le indicazioni del termine minimo di conservazione o della data di scadenza secondo le modalità di cui all’articolo 24 del regolamento (UE) n.1169/2011;
  21. e)       l’indicazione delle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n.1169/2011, con le modalità prescritte dall’articolo 21 del regolamento (UE) n.1169/2011.
  22. In deroga al comma 3, lettera b), per i prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria e della gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari, l’elenco degli ingredienti può essere riportato su un unico e apposito cartello tenuto ben in vista, nel rispetto delle condizioni di cui al DM 20 dicembre 1994. Nell’elenco ingredienti devono figurare le indicazioni delle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n.1169/2011, nelle modalità prescritte dall’articolo 21 del regolamento (UE) n.1169/2011. In caso di ricorso alla presente deroga il cartello di cui al comma 3 dovrà riportare, se del caso, l’avviso che il prodotto contiene allergeni da consultare nell’apposito libro o registro.
  23. Per le bevande vendute mediante spillatura il cartello di cui al comma 3 può essere applicato direttamente sull’impianto o a fianco dello stesso.
  24. I prodotti dolciari preconfezionati, ma destinati ad essere venduti al consumatore a pezzo o alla rinfusa, generalmente destinati al consumo subito dopo l’acquisto, possono riportare le indicazioni di cui al comma 3 solamente sul cartello o sul contenitore, purché in modo da essere facilmente visibili e leggibili dall’acquirente.
  25. Sui prodotti di cui al comma 1, nelle fasi precedenti la vendita al consumatore, devono essere riportate:
  26. a)       la denominazione dell’alimento;
  27. b)       l’elenco ingredienti comprensivo delle indicazioni delle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n.1169/2011, nelle modalità prescritte dall’articolo 21 del regolamento (UE) n.1169/2011;
  28. c)       il nome o la ragione sociale o il marchio depositato dell’operatore del settore alimentare di cui all’articolo 3, punto 3) del regolamento (CE) n. 178/2002 e dell’articolo 8 del regolamento (UE) n.1169/2011;
  29. d)       l’indicazione del lotto o partita di appartenenza, di cui all’articolo 13.

Tali menzioni possono essere riportate soltanto su un documento commerciale relativo a detti prodotti, se è garantito che tale documento sia unito ai prodotti cui si riferisce al momento della consegna oppure sia stato inviato prima della consegna o contemporaneamente a questa.

Art. 16-bis – Indicazioni obbligatorie negli alimenti non preconfezionati serviti dalle collettività

  1. L’indicazione di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n.1169/2011 deve essere apposta su menù o registro o apposito cartello o altro sistema equivalente, da tenere bene in vista, prima che l’alimento venga servito al consumatore finale dalle collettività, come definite all’articolo 2, comma 2, lettera d) del regolamento (UE) n. 1169/2011.
  2. Le acque idonee al consumo umano non preconfezionate, somministrate nelle collettività ed in altri esercizi pubblici, devono riportare, ove trattate, la specifica denominazione di vendita “acqua potabile trattata o acqua potabile trattata e gassata” se è stata addizionata di anidride carbonica.».

Art. 17 – Prodotti non destinati a essere presentati come tali al consumatore finale e alle collettività

  1. I prodotti alimentari destinati all’industria, agli utilizzatori commerciali intermedi ed agli artigiani per i loro usi professionali ovvero per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni nonché i semilavorati non destinati al consumatore devono riportare le menzioni di cui all’art. 3, comma 1, letterea),c)e) ed h).
  2. Le indicazioni di cui al comma 1 possono essere riportate sull’imballaggio o sul recipiente o sulla confezione o su una etichetta appostavi o sui documenti commerciali.

2-bis. Ai prodotti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2.

  1. Ai prodotti alimentari preconfezionati di cui all’articolo 8, paragrafo 7 del regolamento (UE) n. 1169/2011, si applicano le disposizioni ivi previste, nonché, quando obbligatoria, l’indicazione del lotto o partita di appartenenza, con le modalità previste al precedente articolo 13.
  2. I prodotti alimentari destinati alla fornitura di operatori alimentari e non destinati ad essere presentati come tali al consumatore finale e alle collettività, come definite all’articolo 2, comma 2, lettera d) del regolamento (UE) n. 1169/2011, riportano, sulla confezione o su un’etichetta ad esso apposta oppure sui documenti commerciali che li accompagnano o che sono stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna, le informazioni necessarie a soddisfare le disposizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 8 del regolamento (UE) n. 1169/2011 e comunque obbligatoriamente le seguenti informazioni:
  3. e)       la denominazione dell’alimento;
  4. f)        la quantità netta dell’alimento;
  5. g)       l’elenco degli ingredienti comprensivo dell’indicazione delle sostanze o dei prodotti che provocano allergie o intolleranze di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n.1169/2011, nelle modalità prescritte dall’articolo 21 del regolamento (UE) n.1169/2011;
  6. h)       il nome o la ragione sociale o il marchio depositato dell’operatore del settore alimentare di cui di cui all’articolo 3, punto 3) del regolamento (CE) n. 178/2002 e dell’articolo 8 del regolamento (UE) n.1169/2011;
  7. i)         l’indicazione del lotto o partita di appartenenza, quando obbligatoria, con le modalità previste al precedente articolo 13.
  8. Ai prodotti di cui al comma 1 e 2 non si applica l’obbligo di riportare le indicazioni in lingua italiana di cui al successivo articolo 17-bis.

 Art. 17-bis – Requisiti linguistici di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1169/2011

  1. Le indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n.1169/2011 devono essere riportate in lingua italiana; è consentito riportarle anche in più lingue. Nel caso di menzioni che non abbiano corrispondenti termini italiani, è consentito riportare le menzioni originarie, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 17, paragrafo 2 del regolamento (UE) n.1169/2011.
  2. I prodotti posti in vendita nella Regione Valle d’Aosta e nella Provincia Autonoma di Bolzano devono/possono riportare le indicazioni di etichettatura in entrambe le lingue ufficiali

Art. 18 – Sanzioni [sarà superato dal decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento]

  1. La violazione delle disposizioni dell’articolo 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremilacinquecento a euro diciottomila.
  2. La violazione delle disposizioni degli articoli 3, 10-bis e 14 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro milleseicento a euro novemilacinquecento.
  3. La violazione delle disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 17 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro seicento a euro tremilacinquecento.
  4. La competenza in materia di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie spetta alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio.

4-bis Nelle materie di propria competenza, spetta all’Ispettorato Centrale Repressione

Frodi l’irrogazione delle sanzioni amministrative.

Art. 18-bis – Mutuo riconoscimento

  1. Fatta salva l’applicazione della normativa comunitaria vigente, le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti alimentari legalmente fabbricati e/o commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Turchia, né ai prodotti legalmente fabbricati in uno Stato dell’EFTA, parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), purché garantiscano un livello equivalente di protezione dei diversi interessi pubblici coinvolti.

Capo II – DISPOSIZIONI CONCERNENTI PRODOTTI PARTICOLARI

[dall.art.19 all’art.28 …omissis…] [sarà materia di approfondimento di altri provvedimenti normativi]

Art. 29 – Norme finali

  1. Il presente decreto non si applica ai prodotti alimentari destinati ad altri Paesi.
  2. Sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n.322, nonché tutte le disposizioni in materia di etichettatura, di presentazione e di pubblicità dei prodotti alimentari e relative modalità, diverse o incompatibili con quelle previste dal presente decreto, ad eccezione di quelle contenute nei regolamenti comunitari e nelle norme di attuazione di direttive comunitarie relative a singole categorie di prodotti.
  3. Le disposizioni del presente decreto possono essere modificate o integrate, in attuazione di norme comunitarie in materia con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato di concerto con il Ministro della sanità.

3-bis. Abrogato [inefficace per effetto dell’applicazione dell’Allegato II del Regolamento “Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze”]

Art. 30 – Abrogato [inefficace in quanto assorbito e superato dall’articolo 54 del Regolamento “Disposizioni transitorie”]

ALLEGATI

Allegato 1 Abrogato

Allegato 2 Abrogato [allegati inefficaci in quanto assorbiti e superati rispettivamente dagli Allegati VII “Indicazione e designazione degli ingredienti”, III “Alimenti la cui etichettatura deve comprendere una o più indicazioni complementari” e II “Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze

 

DIRETTIVE ABROGATE CON IL REG. UE 1169/2011

  • la direttiva 87/250/CEE della Commissione, relativa all’indicazione del titolo alcolometrico volumico nell’etichettatura di bevande alcoliche destinate al consumatore finale;
  • la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, relativa all’etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari;
  • la direttiva 1999/10/CE della Commissione, che introduce deroghe alle disposizioni di cui all’articolo 7 della direttiva 79/112/CE del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura dei prodotti alimentari;
  • la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità;
  • la direttiva 2002/67/CE della Commissione, relativa all’etichettatura dei generi alimentari contenenti chinino e dei prodotti alimentari contenenti caffeina;
  • la direttiva 2008/5/CE della Commissione, relativa alla specializzazione sull’etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
  • il regolamento CE n. 608/2004 della Commissione, relativo all’etichettatura di prodotti e ingredienti alimentari addizionati di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli e/o esteri di fitostanolo.
  • REGOLAMENTI MODIFICATI
  • Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari
  • Regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze

 

Aurelio Trevisi